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Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023\/24

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023\/24

By Universo Docente

Cari insegnanti, vogliamo illustrarvi il funzionamento del secondo turno di nomina dell’algoritmo per le supplenze docenti per l’anno scolastico 2023\/24. Le provincie dell’Emilia Romagna e del Piemonte hanno già svolto il secondo turno entro il 31 agosto, mentre altre province stanno ancora attendendo eventuali rinunce per inserire nuovamente le cattedre nel sistema.💼

🔄 Nel secondo turno di nomina, vengono considerate quattro circostanze:

1️⃣ Rinunce al conferimento di incarico a tempo determinato

2️⃣ Rinunce alle immissioni in ruolo da graduatoria di merito

3️⃣ Accoglimento di domande di assegnazione provvisoria o utilizzazione interprovinciale

4️⃣ Ulteriori provvedimenti che hanno portato alla cessazione del docente titolare dalla precedente sede di servizio.

❌ È importante sottolineare che le circostanze 2 e 3 non dovrebbero essere ammesse, poiché falserebbero il primo turno di nomina, in quanto ogni cattedra è unica e non può essere considerata uguale ad un’altra.

🤔 Ma cosa sarebbe stato possibile fare se il quadro di disponibilità non fosse stato completo al primo turno di nomina? Si sarebbe potuto saltare il 1° settembre, evitando la nomina di supplenti, per aspettare la chiusura delle immissioni in ruolo e delle assegnazioni provvisorie, oppure garantire comunque dei contratti, anche privilegiando le posizioni più basse della graduatoria?

💭 A nostro avviso, quando gli Uffici Scolastici si sono resi conto di non poter inserire tutte le disponibilità nel primo turno, avrebbero dovuto consultare il Ministero per trovare una soluzione. Tuttavia, non sappiamo se ciò sia avvenuto.

🌍 Attualmente, ci sono province in cui si è già svolto il secondo turno di nomina entro il 31 agosto, con disponibilità che avrebbero dovuto essere inserite nel primo turno, mentre altre province hanno rinviato le nomine alla prossima settimana.

🔄 Il secondo turno di nomina riparte dal nominativo dell’ultimo candidato selezionato nella precedente fase di nomine, considerando solo le sedi rimaste libere dopo le rinunce dei candidati.

📚 Ricordiamo che le sedi possono essere assegnate solo se le preferenze espresse coincidono perfettamente con le sedi disponibili.